Modulo A · Blocco 3/7 (8–12 h) · Slide 37/50

Gli installatori e l'accettazione di impianti e macchine

L'art. 24 stabilisce che gli installatori e i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. Anche in questo caso si tratta di un obbligo proprio, sanzionato dall'art. 57.

L'installazione è un momento delicato: una macchina conforme può diventare pericolosa se montata male. Un carroponte con vie di corsa non livellate, un compressore collegato a una linea senza valvola di sicurezza adeguata, un impianto elettrico realizzato senza rispettare il progetto, una scaffalatura ancorata con tasselli non idonei al pavimento industriale: in tutti questi casi il difetto nasce in fase di montaggio, non di fabbricazione.

Il datore di lavoro che riceve l'impianto non può limitarsi a firmare il documento di trasporto. Una buona pratica, che il RSPP può proporre, è una procedura di accettazione che preveda la verifica della documentazione del fabbricante, la dichiarazione dell'installatore ove prevista, il collaudo funzionale dei dispositivi di sicurezza, l'eventuale denuncia o richiesta di verifica per le attrezzature che la richiedono, la formazione degli operatori prima della messa in servizio. Solo al termine di questa sequenza la linea dovrebbe passare alla produzione.

L'art. 18, comma 3-bis, ricorda che il datore di lavoro vigila anche sugli adempimenti di installatori e fornitori: l'accettazione documentata è il modo concreto di esercitare questa vigilanza.