L'art. 21 si applica ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, ai lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, ai coltivatori diretti del fondo, ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, agli artigiani e ai piccoli commercianti. Questi soggetti non hanno un datore di lavoro che li tuteli, ma la legge impone loro alcuni obblighi minimi.
Devono utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni del Titolo III, munirsi di dispositivi di protezione individuale e utilizzarli conformemente alle disposizioni dello stesso Titolo, e munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. Relativamente ai rischi della propria attività hanno la facoltà, con oneri a proprio carico, di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione.
Per il committente che li fa entrare in azienda le conseguenze sono pratiche. L'elettricista autonomo chiamato a sistemare un quadro, l'idraulico che interviene sulla centrale termica, il manutentore artigiano del cancello automatico devono essere verificati per idoneità tecnico-professionale e informati sui rischi specifici del luogo. Il fatto che non abbiano dipendenti non li esclude dagli obblighi di coordinamento, che saranno sviluppati nel blocco sul rischio interferenziale.