L'articolo 17, comma 1, lettera a stabilisce che il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28. Insieme alla designazione del RSPP, è uno dei due obblighi che restano in capo a lui anche in presenza di una delega di funzioni valida. Il motivo è sostanziale: la valutazione orienta le scelte organizzative e di spesa, che spettano a chi ha i poteri decisionali sull'impresa.
Indelegabile non significa che il datore di lavoro debba compilare personalmente le schede. Può avvalersi del servizio di prevenzione e protezione, di consulenti esterni, di tecnici per le misurazioni. Ciò che non può trasferire è la titolarità e la responsabilità della valutazione: deve conoscerla, condividerne i criteri, firmarla e garantirne l'attuazione.
L'articolo 55 punisce con l'arresto, in alternativa all'ammenda, il datore di lavoro che omette la valutazione o non adotta il documento; la pena dell'arresto è più severa nelle aziende con rischi particolari, come quelle soggette a rischio di incidente rilevante o che espongono a rischi biologici gravi, atmosfere esplosive, cancerogeni, amianto. Un DVR che esiste ma manca di elementi essenziali, come le misure, il programma o le procedure con i ruoli, è sanzionato con l'ammenda. Gli importi sono rivalutati periodicamente, per questo conviene verificarli sempre sul testo aggiornato. In giudizio, un DVR generico e non aderente alla realtà viene trattato come una valutazione insufficiente.