Modulo A · Blocco 4/7 (12–16 h) · Slide 2/50

Articolo 28 comma 1: cosa significa valutare tutti i rischi

Il comma 1 dell'articolo 28 stabilisce che la valutazione, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate e nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La norma prosegue indicando esplicitamente alcuni gruppi esposti a rischi particolari: i rischi collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione.

Il primo inciso è spesso trascurato: la valutazione non arriva solo dopo che l'attrezzatura è installata, ma accompagna la scelta stessa. Quando un'azienda logistica decide di acquistare un nuovo carrello retrattile o una navetta automatica, il confronto tra modelli dovrebbe già considerare visibilità, rumorosità, vibrazioni trasmesse, interfaccia con i pedoni. Lo stesso vale per una vernice: scegliere un prodotto all'acqua invece di uno a solvente è valutazione preventiva.

Tutti i rischi significa anche quelli non coperti da un titolo specifico del decreto: lavoro isolato, aggressioni da parte di terzi in uno sportello, guida di veicoli aziendali su strada, rischi legati a eventi meteo nelle attività all'aperto. L'assenza di una norma tecnica di riferimento non esonera dalla valutazione, obbliga solo a costruire un criterio motivato.