Modulo A · Blocco 4/7 (12–16 h) · Slide 5/50

La consultazione preventiva del RLS

Il comma 2 dell'articolo 29 richiede che le attività di valutazione e di elaborazione del documento siano realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L'articolo 50, comma 1, lettera b conferma che il RLS è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione. Previa significa prima che le scelte siano definite, non a cose fatte.

La consultazione non è un voto: il RLS può formulare osservazioni e proposte, che vanno verbalizzate, ma la decisione finale resta del datore di lavoro. Il verbale di consultazione deve mostrare cosa è stato sottoposto al RLS, quali osservazioni ha presentato e come sono state considerate. Un RLS che firma il DVR senza aver mai visto le bozze non è stato consultato, ha solo apposto una firma.

L'articolo 18, comma 1, lettera o obbliga il datore di lavoro a consegnare tempestivamente al RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della funzione, copia del documento, anche su supporto informatico; il documento è consultabile esclusivamente in azienda. In una media impresa metalmeccanica una buona prassi è coinvolgere il RLS nei sopralluoghi di reparto: conosce le lamentele dei colleghi, le scorciatoie operative, le macchine che danno problemi nei turni notturni. Dove manca il RLS aziendale, la consultazione si rivolge al rappresentante territoriale o, nei contesti previsti dall'articolo 49, al RLS di sito.