Modulo A · Blocco 4/7 (12–16 h) · Slide 13/50

La libertà di metodo e i suoi vincoli: art. 28 comma 2 lettera a

La lettera a del comma 2 dell'articolo 28 stabilisce che la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. Il legislatore non impone dunque un metodo unico, ma fissa obiettivi che il metodo deve raggiungere.

La libertà incontra tre vincoli. Il primo è dato dai titoli successivi al primo, che per rumore, vibrazioni, agenti chimici, cancerogeni, movimentazione manuale e altri rischi indicano contenuti, criteri o norme tecniche di riferimento. Il secondo è la necessità di specificare nel documento i criteri adottati, così che siano verificabili. Il terzo è l'idoneità come strumento operativo: un documento di trecento pagine copiate da manuali, che nessun preposto riesce a consultare, non rispetta la norma anche se tecnicamente corretto.

Per un RSPP la scelta del metodo deve tenere conto della dimensione aziendale, della complessità dei processi e delle competenze interne che dovranno mantenere vivo il documento. In uno studio professionale con dieci addetti è sensato un impianto snello; in uno stabilimento chimico servono metodi più strutturati, che saranno approfonditi nel Modulo B. In ogni caso, il capitolo sui criteri dovrebbe spiegare le scale usate con esempi chiari, tratti dall'azienda stessa, così che anche i preposti possano comprenderle.