Modulo A · Blocco 4/7 (12–16 h) · Slide 24/50

Differenze di genere nella valutazione dei rischi

L'articolo 28 cita espressamente i rischi connessi alle differenze di genere, e l'articolo 1 indica tra le finalità del decreto il rispetto delle differenze di genere. Valutare in ottica di genere non significa produrre un capitolo separato sulle donne, ma chiedersi per ogni rischio se uomini e donne siano esposti in modo diverso o reagiscano diversamente alla stessa esposizione.

Le differenze sono sia biologiche sia organizzative. Sul piano biologico contano antropometria, forza muscolare media, composizione corporea, sensibilità ad alcuni agenti chimici, effetti sulla funzione riproduttiva. Le norme tecniche sulla movimentazione manuale, ad esempio, adottano masse di riferimento diverse per uomini e donne e per fasce d'età. Sul piano organizzativo pesano la segregazione delle mansioni, con donne concentrate in attività ripetitive di assemblaggio, confezionamento o cassa, il doppio carico di lavoro familiare, l'esposizione a molestie.

Ricadute pratiche: DPI disponibili nelle taglie adatte, perché guanti e calzature pensati per mani e piedi maschili riducono presa e stabilità; postazioni regolabili per stature diverse; valutazione dei rischi per la riproduzione che riguardi entrambi i sessi; analisi dei dati di infortunio e di sorveglianza sanitaria disaggregati per genere. La tutela della lavoratrice in gravidanza è un capitolo distinto, regolato dal D.Lgs. 151/01 e trattato in altra parte del corso, ma va richiamata nel DVR con l'elenco delle mansioni incompatibili.