Il comma 3 dell'articolo 28 stabilisce che il contenuto del documento deve rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei titoli successivi. Per molti fattori di rischio il decreto definisce valori limite, valori di azione e criteri di valutazione: agenti fisici nel Titolo VIII, agenti chimici nel Titolo IX, agenti biologici nel Titolo X, atmosfere esplosive nel Titolo XI, movimentazione manuale nel Titolo VI, videoterminali nel Titolo VII.
Per gli agenti fisici l'articolo 181 richiede che la valutazione sia programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia, e aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta. Lo stesso articolo consente di non procedere a misurazioni quando la natura e l'entità dei rischi non le rendono necessarie, ma la scelta va giustificata.
Nel DVR generale queste valutazioni specifiche confluiscono come relazioni allegate, con data, metodo, strumenti, tecnico incaricato e risultati per gruppo omogeneo. Il RSPP ne coordina la pianificazione, verifica che i tecnici esterni abbiano ricevuto informazioni corrette sui cicli e sui tempi di esposizione e, soprattutto, riporta nel programma di miglioramento le misure che ne derivano. Una relazione fonometrica archiviata senza azioni conseguenti, quando i livelli superano i valori di azione, è uno degli errori più frequenti rilevati in ispezione.