Una valutazione che si ferma alla stima del rischio è incompleta: il suo scopo dichiarato è individuare le misure. L'articolo 15 indica i criteri con cui sceglierle. In ordine logico vengono l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; la riduzione dei rischi alla fonte; la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi; la limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti; la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali.
Per descrivere le misure nel DVR è utile distinguerle in tre categorie: tecniche, che modificano macchine, impianti e ambienti; organizzative, che intervengono su tempi, ruoli, turni, flussi; procedurali, che definiscono come eseguire in sicurezza un'attività. A queste si aggiungono informazione, formazione e addestramento e, per il rischio residuo, i dispositivi di protezione individuale.
La combinazione è la regola: raramente una sola misura risolve un rischio significativo. La gerarchia di efficacia e le tecniche di scelta approfondite sono materia del Modulo B; qui conta che il DVR, per ogni rischio rilevante, indichi sia le misure già in atto sia quelle previste, con il loro effetto atteso.