Modulo A · Blocco 4/7 (12–16 h) · Slide 47/50

Procedure standardizzate: chi può usarle e chi ne è escluso

L'articolo 29, commi 5 e 6, consente ai datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori di effettuare la valutazione sulla base delle procedure standardizzate, e a quelli che occupano fino a 50 lavoratori di farne uso facoltativamente. Le procedure sono state recepite con il decreto interministeriale del 30 novembre 2012, sulla base delle indicazioni elaborate dalla Commissione consultiva permanente. Il computo dei lavoratori segue le regole dell'articolo 4 del decreto.

Il comma 7 individua realtà alle quali la possibilità prevista dal comma 6 non si applica: le aziende indicate all'articolo 31, comma 6, tra cui quelle soggette agli obblighi di notifica o rapporto di sicurezza per il rischio di incidente rilevante, le centrali termoelettriche, gli impianti e laboratori nucleari, le aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e le aziende in cui si svolgono attività che espongono a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni o connessi all'esposizione ad amianto.

Va chiarito un equivoco frequente: procedura standardizzata non significa modulo semplificato da compilare in un'ora. Il percorso richiede comunque l'individuazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e il programma di miglioramento, con la collaborazione del RSPP, del medico competente se previsto e la consultazione del RLS. Restano inoltre obbligatorie le valutazioni specifiche, come quella del rumore, quando i relativi pericoli sono presenti.