Due tipologie di visita sono state modificate di recente. La visita preventiva può essere svolta anche in fase preassuntiva, cioè prima della firma del contratto, e la riforma del 2024 ha eliminato la previsione che consentiva di affidarla in alternativa ai dipartimenti di prevenzione delle ASL: oggi è effettuata dal medico competente. Il nuovo comma 2-bis chiede inoltre al medico, nel prescrivere gli esami, di tenere conto delle risultanze di esami e indagini già effettuati dal lavoratore, per evitare ripetizioni inutili, quando ciò è compatibile con le finalità della visita.
La visita al rientro dopo un'assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni continuativi era in precedenza sempre obbligatoria. Con la legge 203/2024 la visita si effettua qualora il medico competente la ritenga necessaria; se non la ritiene necessaria, il medico deve comunque esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La valutazione può basarsi sulla documentazione clinica e sul confronto con il lavoratore.
Per far funzionare questo meccanismo è indispensabile un flusso informativo puntuale: l'ufficio del personale deve segnalare al medico competente, prima della data di rientro, i lavoratori con assenze per malattia o infortunio oltre i sessanta giorni continuativi. Un carrellista rientrato dopo un intervento alla spalla, rimesso sul mezzo senza alcuna valutazione, espone l'azienda a un rischio evidente e lascia il medico competente senza la possibilità di prescrivere limitazioni temporanee.