Il comma 2 dell'art. 41, nella formulazione aggiornata dalla legge 13 dicembre 2024, n. 203, elenca le visite che compongono la sorveglianza sanitaria. La visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, serve a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato. La visita periodica controlla lo stato di salute nel tempo ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La visita su richiesta del lavoratore si effettua quando il medico competente la ritiene correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa.
Seguono la visita in occasione del cambio della mansione, per verificare l'idoneità alla nuova mansione specifica, e la visita alla cessazione del rapporto di lavoro, nei soli casi previsti dalla normativa, come avviene per alcune esposizioni ad agenti chimici o cancerogeni. Infine la visita precedente alla ripresa del lavoro dopo un'assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi.
Il cambio mansione è il caso più spesso ignorato: un magazziniere che passa alla guida del carrello elevatore su tre turni, o un'impiegata che viene spostata al controllo qualità in reparto rumoroso, cambia profilo di rischio e quindi protocollo sanitario. Il flusso corretto prevede che l'ufficio del personale avvisi il RSPP e il medico competente prima dello spostamento effettivo, e non dopo settimane, quando il lavoratore è già esposto a fattori di rischio non ancora valutati per lui.