L'art. 41, comma 9, ammette il ricorso avverso i giudizi del medico competente, compresi quelli formulati in fase preassuntiva. Il ricorso va presentato entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio. Il ricorso si presenta all'organo di vigilanza territorialmente competente, cioè il servizio dell'Azienda sanitaria locale, che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Possono presentare ricorso sia il lavoratore sia il datore di lavoro. Il lavoratore lo fa tipicamente quando ritiene ingiustificata un'inidoneità che gli impedisce di svolgere la propria mansione o che lo espone al rischio di perdere il posto; il datore di lavoro quando le limitazioni appaiono incompatibili con l'organizzazione o non sufficientemente motivate. Le ASL hanno in genere una modulistica dedicata e una commissione medica che esamina il caso, talvolta con visita diretta del lavoratore.
Durante il procedimento il giudizio impugnato resta efficace: il datore di lavoro deve continuare ad applicare le limitazioni o l'inidoneità indicate finché l'ASL non decide diversamente. Il RSPP, in questi casi, si assicura che il preposto conosca le prescrizioni in vigore e che non si creino situazioni di fatto contrarie al giudizio. Il termine di trenta giorni decorre dalla comunicazione: per questo la consegna del giudizio va documentata con data e firma di ricevuta. Se l'ASL modifica il giudizio, l'organizzazione si adegua dalla ricezione del nuovo provvedimento.