Modulo A · Blocco 6/7 (20–24 h) · Slide 27/50

Art. 42: ricollocare il lavoratore con limitazioni o inidoneo

L'art. 42 disciplina le conseguenze del giudizio. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, sul collocamento mirato delle persone con disabilità, attua le misure indicate dal medico competente. Se queste prevedono un'inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

La ricerca di una ricollocazione non è un passaggio formale. Prima di arrivare a conclusioni sul piano del rapporto di lavoro, l'azienda deve verificare con serietà se esistono postazioni compatibili, eventualmente con accomodamenti ragionevoli: un ausilio di sollevamento, una diversa organizzazione dei turni, la rotazione su compiti meno gravosi. In una linea di assemblaggio, ad esempio, un lavoratore con limitazioni agli arti superiori può essere spostato su postazioni di collaudo o di preparazione dei kit di componenti.

Il RSPP può fornire un contributo prezioso perché conosce le postazioni e i relativi rischi. Una buona pratica è mantenere una mappa delle postazioni con le principali richieste fisiche, come carichi, posture, ripetitività, turni e quota, da confrontare con le limitazioni indicate dal medico. Va evitato l'errore opposto: tenere il lavoratore sulla vecchia mansione chiedendogli di stare attento, una scelta che espone a responsabilità gravi in caso di infortunio o aggravamento della patologia.