Il comma 9 dell'articolo 37 stabilisce che i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.
Questa formazione si aggiunge a quella prevista per tutti i lavoratori e non può essere sostituita dal corso generale o specifico. Durate, contenuti e periodicità sono fissati da decreti propri: per la parte antincendio il DM 2 settembre 2021, per il primo soccorso il DM 388 del 2003, temi trattati nel blocco dedicato alle emergenze. Qui interessa l'aspetto organizzativo che compete al servizio di prevenzione.
Il numero degli addetti deve essere coerente con turni, ferie, assenze e distribuzione delle aree. Uno stabilimento che lavora su tre turni con due soli addetti formati, entrambi sul turno centrale, ha di fatto lasciato scoperti due terzi della giornata. Allo stesso modo un cantiere con squadre che si spostano su più aree deve garantire la presenza di almeno un addetto per ogni gruppo operativo.
Il RSPP dovrebbe mantenere una matrice che incroci nominativi, turni, aree e scadenze degli aggiornamenti, e controllarla a ogni variazione di organico. Le esercitazioni periodiche sono anche il momento migliore per verificare se la formazione ricevuta si traduce in azioni corrette: chi prende l'estintore giusto, chi chiama i soccorsi, chi controlla i servizi igienici durante l'evacuazione.