I commi 10 e 11 dell'articolo 37 riguardano il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto di alcuni minimi fissati dalla legge. Il corso iniziale dura almeno 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate. I contenuti minimi comprendono i principi giuridici comunitari e nazionali, la legislazione generale e speciale in materia, i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi, la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali, gli aspetti normativi della rappresentanza e nozioni di tecnica della comunicazione.
L'aggiornamento è annuale e non può essere inferiore a 4 ore nelle imprese che occupano dalle 15 alle 50 persone e a 8 ore in quelle che ne occupano più di 50. Un RLS eletto in una fonderia, ad esempio, deve conoscere il rischio da metalli fusi, il rumore e la silice tanto quanto basta per dialogare alla pari con il RSPP. Al servizio di prevenzione conviene sostenere questa formazione: un RLS competente porta segnalazioni utili, non contestazioni generiche.