Modulo A · Blocco 7/7 (24–28 h) · Slide 13/50

L'addestramento dopo la legge 215 del 2021

Il comma 5 dell'articolo 37 stabilisce che l'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. La legge 215 del 2021 ha aggiunto due precisazioni importanti. La prima chiarisce in che cosa consiste: nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. La seconda impone che gli interventi di addestramento effettuati siano tracciati in apposito registro, anche informatizzato.

Da queste parole derivano tre requisiti operativi. L'addestratore deve essere una persona esperta, cioè con competenza dimostrabile sull'attrezzatura o sulla procedura, non necessariamente un docente qualificato secondo i criteri della formazione d'aula: spesso è un capo reparto, un manutentore senior o il tecnico del costruttore. Il luogo deve essere quello reale o un contesto equivalente, con la macchina effettivamente utilizzata. La traccia deve indicare almeno data, addestratore, addestrato, attrezzatura o procedura, contenuti svolti ed esito.

L'addestramento è richiamato anche in altre parti del decreto, ad esempio per i DPI di terza categoria e per gli otoprotettori. Un errore diffuso è chiudere l'addestramento con una firma generica su un modulo senza descrivere che cosa sia stato provato: in caso di infortunio quel foglio non dimostra nulla. Meglio una scheda per attrezzatura con i passaggi da eseguire e una spunta per ciascuno, firmata da entrambe le parti.