Modulo A · Blocco 7/7 (24–28 h) · Slide 16/50

Formazione omessa o inefficace: conseguenze e principi consolidati

La violazione degli obblighi di informazione e formazione è sanzionata penalmente dall'articolo 55, con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda a carico del datore di lavoro e del dirigente, e gli importi sono periodicamente rivalutati. La sanzione però è solo la conseguenza più visibile. In caso di infortunio, la formazione è una delle prime verifiche dell'organo di vigilanza e del pubblico ministero, perché la sua carenza può costituire profilo di colpa per l'evento.

La giurisprudenza ha consolidato alcuni principi utili da conoscere. L'esperienza maturata dal lavoratore negli anni non sostituisce la formazione: un operatore anziano che non ha mai ricevuto formazione specifica non è considerato formato per il solo fatto di conoscere la macchina. La formazione deve essere effettiva e coerente con i rischi della mansione, non solo documentata. Il fatto che il lavoratore abbia firmato un attestato non esclude la responsabilità se il contenuto del corso non riguardava il rischio che ha causato l'infortunio.

Per il RSPP, che ha un ruolo consultivo, il rischio è di aver proposto un programma formativo carente o di non aver segnalato lacune note. Per questo conviene documentare le proposte formative inviate al datore di lavoro, con le priorità e le scadenze, oltre alle risposte ricevute. Un piano formativo annuale motivato, con il collegamento a DVR, infortuni e near miss, è il migliore strumento di prevenzione e anche la migliore tutela professionale.