L'articolo 37 rinvia a un accordo in Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni per stabilire durata, contenuti minimi e modalità della formazione. Fino al 2025 il riferimento era costituito da più accordi distinti: quello del 21 dicembre 2011 per lavoratori, preposti e dirigenti, quello per i datori di lavoro che svolgono i compiti del servizio di prevenzione, quello del 2012 sulle attrezzature soggette ad abilitazione e quello del 7 luglio 2016 per RSPP e ASPP.
La legge 215 del 2021 ha chiesto di accorpare, rivisitare e modificare questi testi, introducendo anche la formazione obbligatoria del datore di lavoro e la verifica di efficacia. Il risultato è l'Accordo del 17 aprile 2025, repertorio atti 59/CSR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 24 maggio 2025, che ha sostituito integralmente gli accordi precedenti.
Il testo unico della formazione ha alcuni effetti pratici immediati. Unifica le regole generali per tutti i corsi, dai requisiti dei soggetti formatori alle modalità di erogazione. Introduce nuove figure di percorso, come il corso per datori di lavoro e quello per gli operatori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento. Ridefinisce durate e aggiornamenti di preposti e dirigenti e rende obbligatoria la verifica finale per tutti i corsi.
Per chi gestisce la sicurezza in azienda la prima attività è ricognitiva: confrontare gli attestati esistenti con le nuove regole, individuare chi deve integrare la formazione e pianificare le scadenze secondo il regime transitorio.