Modulo A · Blocco 7/7 (24–28 h) · Slide 19/50

Soggetti formatori, docenti, responsabile del progetto e tutor

L'Accordo individua tre gruppi di soggetti formatori. Il primo comprende soggetti istituzionali, come amministrazioni pubbliche competenti, università, INAIL, Ispettorato nazionale del lavoro, Vigili del fuoco, ordini e collegi professionali nei limiti previsti. Il secondo è costituito dagli enti accreditati presso le Regioni per la formazione professionale. Il terzo raggruppa altri soggetti, come organismi paritetici, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, fondi interprofessionali, con requisiti specifici. Il datore di lavoro può erogare direttamente la formazione dei propri lavoratori nei casi e con i requisiti previsti.

I docenti devono essere qualificati secondo i criteri del decreto interministeriale 6 marzo 2013, che combina un prerequisito di istruzione con esperienza nel settore della sicurezza e nell'attività didattica, oltre ai requisiti aggiuntivi richiesti per alcuni corsi. Per le parti pratiche sulle attrezzature conta l'esperienza documentata sull'uso della specifica macchina.

Ogni corso deve avere un responsabile del progetto formativo, che ne cura la progettazione e la coerenza con l'Accordo e che, per i corsi in videoconferenza o e-learning, garantisce anche il rispetto dei requisiti tecnici. Il tutor è il riferimento operativo dei partecipanti per logistica, materiali, verifiche e monitoraggio dell'aula. Un errore diffuso in azienda è affidare il corso specifico a un collega esperto ma privo dei requisiti di docente: la sua competenza va sfruttata nell'addestramento pratico, dove la legge chiede proprio una persona esperta.