Modulo A · Blocco 7/7 (24–28 h) · Slide 20/50

Lavoratori: la formazione generale di 4 ore come credito permanente

Per i lavoratori l'Accordo mantiene l'architettura in due componenti prevista dall'articolo 37: una formazione generale e una formazione specifica.

La formazione generale ha una durata di 4 ore ed è dedicata ai concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, all'organizzazione della prevenzione aziendale, ai diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali e agli organi di vigilanza, controllo e assistenza. Costituisce credito formativo permanente: un lavoratore che l'ha frequentata con un datore di lavoro non deve ripeterla quando cambia azienda o settore, purché disponga dell'attestato. Può essere erogata anche in modalità e-learning, oltre che in presenza o in videoconferenza sincrona.

Il valore della formazione generale sta nel creare un linguaggio comune. Quando un preposto chiede di segnalare un quasi incidente, o quando il medico competente spiega il significato di un giudizio di idoneità con prescrizioni, il lavoratore che ha seguito bene le 4 ore sa collocare quelle parole nel sistema. Per questo, anche se la durata è breve, conviene non ridurla a una sequenza di articoli di legge letti dal docente.

Al momento dell'assunzione il servizio di prevenzione dovrebbe sempre chiedere gli attestati precedenti e verificarne l'autenticità e i contenuti: un attestato emesso da un soggetto privo dei requisiti, o senza indicazione di durata e argomenti, non dimostra la formazione e va trattato come se mancasse e la formazione va erogata di nuovo.