Modulo A · Blocco 7/7 (24–28 h) · Slide 36/50

Consultazione e partecipazione: il principio europeo

La direttiva quadro 89/391/CEE ha introdotto nell'ordinamento europeo un principio che il legislatore italiano ha recepito pienamente: la sicurezza non si gestisce solo dall'alto, ma con il coinvolgimento dei lavoratori. L'articolo 11 della direttiva prevede che il datore di lavoro consulti i lavoratori o i loro rappresentanti e permetta la loro partecipazione su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la salute sul lavoro.

Consultare e partecipare sono concetti diversi. La consultazione è l'acquisizione del parere prima della decisione: il datore di lavoro resta libero di decidere, ma deve aver chiesto e considerato il punto di vista dei lavoratori. La partecipazione è più ampia e comprende il diritto di formulare proposte, di essere coinvolti nella ricerca di soluzioni, di prendere parte a momenti strutturati come la riunione periodica.

Nel D.Lgs. 81/08 il principio si traduce in obblighi precisi: l'articolo 18, comma 1, lettera s, impone al datore di lavoro e al dirigente di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi dell'articolo 50; l'articolo 35 regola la riunione periodica; l'articolo 15 inserisce fra le misure generali di tutela la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

L'esperienza delle aziende con buoni risultati mostra che la partecipazione non è un costo, ma una fonte di informazione: chi esegue il lavoro conosce scorciatoie, guasti ricorrenti e difficoltà che nessun sopralluogo rileva.