L'addetto al servizio di prevenzione e protezione è definito dall'art. 2, comma 1, lettera g del D.Lgs. 81/08 come la persona in possesso delle capacità e dei requisiti dell'art. 32 che fa parte del servizio. Lo stesso art. 32, al comma 6, impone l'aggiornamento periodico, e l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, in vigore dal 24 maggio 2025, conferma per l'ASPP un monte di 20 ore nel quinquennio. Chi segue questo percorso ha già i moduli A e B: qui non si torna sulle definizioni di pericolo e rischio, ma su come si lavora davvero in reparto.
Le prime quattro ore sono dedicate alla cassetta degli attrezzi quotidiana: il sopralluogo programmato, le check list per area, la raccolta ordinata dei dati, il lavoro di squadra con RSPP e preposti, la documentazione fotografica. Sono gli strumenti che separano un servizio di prevenzione che produce carta da uno che produce cambiamenti visibili sul campo.
Un modo semplice per misurare il proprio livello di partenza: provate a rispondere, per il vostro stabilimento, a tre domande. Quante aree avete visitato con metodo negli ultimi tre mesi? Quanti rilievi aperti esistono oggi, e chi li deve chiudere? Dove si trovano le foto dell'ultimo giro in officina? Se le risposte richiedono più di un minuto di ricerca, il lavoro di queste ore vi riguarda direttamente. Alla fine del blocco ciascuno dovrebbe poter impostare, nella propria azienda, un calendario di giri, un modello di registro e uno schema di report riutilizzabili.