Per alcune attrezzature, oltre al buono stato del mezzo, conta il requisito dell'operatore. L'articolo 73 comma 5 prevede che per specifiche attrezzature sia richiesta una abilitazione specifica, e l'elenco con i relativi corsi è contenuto oggi nell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha sostituito il precedente accordo del 2012. Rientrano tra le altre piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru per autocarro, gru a torre, gru mobili, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, sollevatori telescopici, trattori, macchine movimento terra e pompe per calcestruzzo.
Il compito operativo è semplice da descrivere e difficile da presidiare: nessuno dovrebbe ricevere le chiavi di un'attrezzatura per cui serve l'abilitazione se non è in possesso dell'attestato valido per quella specifica categoria e se l'aggiornamento quinquennale non è scaduto. Inoltre l'abilitazione da sola non basta: il datore di lavoro deve assicurare anche l'addestramento sul modello specifico, quando differisce in modo significativo da quelli trattati nel corso.
Una soluzione pratica è collegare l'anagrafica delle attrezzature con l'elenco degli operatori autorizzati, aggiornato dal servizio di prevenzione. In reparto, vicino al punto di ricarica dei carrelli o nel quadro chiavi, può essere affisso l'elenco dei nominativi abilitati con la scadenza dell'aggiornamento. Nei sistemi più evoluti l'avviamento del carrello avviene tramite badge personale, abilitato solo per gli operatori formati: il sistema stesso impedisce l'uso da parte di chi non è autorizzato e registra chi ha usato il mezzo.