Il DM 1 settembre 2021 distingue tre livelli di attività sui presidi antincendio. La sorveglianza è un controllo visivo per verificare che impianti e attrezzature siano nelle normali condizioni operative, facilmente accessibili e privi di danni evidenti; può essere svolta dai lavoratori normalmente presenti, purché adeguatamente istruiti, e spesso è affidata agli addetti antincendio o all'ASPP. Il controllo periodico e la manutenzione sono invece interventi tecnici, con strumenti e competenze specifiche, riservati a tecnici manutentori qualificati.
Questa distinzione va tenuta ben chiara perché genera due errori opposti. Il primo è credere che l'intervento semestrale della ditta esterna esaurisca gli obblighi: tra un controllo e l'altro passano mesi, durante i quali un estintore può essere spostato, coperto da un bancale o usato e rimesso al suo posto vuoto. Il secondo è pensare che la sorveglianza interna possa sostituire il controllo tecnico: l'addetto vede che il manometro è nel verde, ma non può verificare lo stato dell'agente estinguente o la tenuta della valvola.
Il decreto stabilisce che controlli e manutenzione si eseguono secondo le disposizioni legislative, le norme tecniche applicabili e le istruzioni del fabbricante. In concreto l'ASPP deve conoscere quale norma UNI regola ciascun tipo di presidio e quale periodicità prevede, per poter leggere criticamente il rapporto del manutentore e accorgersi se un controllo è stato saltato o eseguito in modo incompleto.