Aggiornamento RSPP · Blocco 10/10 (36–40 h) · Slide 8/50

Più garanti per lo stesso rischio: concorso e cooperazione colposa

In un'azienda strutturata lo stesso rischio è governato da più soggetti: il datore di lavoro che decide l'investimento, il dirigente che organizza il reparto, il preposto che sorveglia, il RSPP che valuta. La Cassazione afferma costantemente che, quando esistono più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela e la condotta di uno non esonera automaticamente gli altri.

Lo strumento giuridico è duplice. L'art. 41 c.p. prevede che il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità. L'art. 113 c.p. disciplina la cooperazione colposa: quando più persone contribuiscono con condotte colpose a cagionare l'evento, ciascuna risponde del reato, con la consapevolezza di agire insieme ad altri anche senza accordo sul risultato.

Ne derivano processi con più imputati e un principio da ricordare: l'affidamento sul comportamento corretto altrui ha spazio ridotto. Il garante non può invocare il fatto di aver confidato che l'altro avrebbe rimediato, quando conosceva o poteva conoscere l'inadempienza. Un dirigente che sa che il preposto tollera l'uso della pressa con le fotocellule escluse non può difendersi dicendo che spettava al preposto vigilare. L'affidamento vale solo quando il garante non ha segnali di inadempienza altrui e ha esercitato correttamente il proprio ruolo, compresa la verifica periodica dell'operato dei collaboratori.