La delega di funzioni è lo strumento con cui il datore di lavoro trasferisce a un altro soggetto obblighi prevenzionistici delegabili, cioè tutti tranne quelli dell'art. 17. L'art. 16 la ammette solo se ricorrono insieme precisi requisiti, che la giurisprudenza controlla con rigore e che non sono surrogabili da formule generiche.
Occorre anzitutto un documento scritto con data certa; il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; la delega deve attribuire tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti da tali funzioni e l'autonomia di spesa necessaria al loro svolgimento; infine il delegato deve sottoscrivere per accettazione. Il secondo comma richiede inoltre adeguata e tempestiva pubblicità, in modo che lavoratori, preposti e terzi sappiano chi è il referente.
La Cassazione valuta ciascun elemento nella sostanza. Una delega che attribuisce un budget annuo irrisorio rispetto alle esigenze dello stabilimento, o che impone l'approvazione della sede centrale per ogni spesa sopra una soglia minima, non trasferisce davvero l'autonomia di spesa. Una delega conferita a un neoassunto senza esperienza nel settore non soddisfa il requisito di professionalità. Il RSPP non redige la delega, compito del legale o della direzione del personale, ma può segnalare al datore di lavoro le incoerenze tra poteri formalmente delegati e risorse effettivamente disponibili.