Aggiornamento RSPP · Blocco 10/10 (36–40 h) · Slide 11/50

Obblighi indelegabili e DVR inadeguato come fonte di colpa

L'art. 17 riserva al datore di lavoro due obblighi che non può delegare: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR e la designazione del RSPP. La Cassazione ne trae una conseguenza netta: il datore di lavoro risponde della qualità della valutazione anche quando l'ha affidata materialmente a un consulente, perché la scelta del valutatore e il controllo del risultato restano compiti suoi.

Nei processi il DVR viene esaminato con attenzione particolare. Un documento che omette un rischio presente, ad esempio la caduta dall'alto durante la pulizia dei lucernari, o che lo valuta in modo generico senza riferirlo alle concrete lavorazioni, viene considerato equivalente a una valutazione mancante per quel rischio. La giurisprudenza ripete che il DVR non è un adempimento formale ma lo strumento con cui il datore organizza la prevenzione, e che deve essere aggiornato quando cambiano macchine, processi o organizzazione.

Errori ricorrenti che emergono dalle sentenze: documenti standard copiati da un'altra azienda dello stesso settore, schede di mansione che non corrispondono alle attività realmente svolte, rischi indicati come assenti senza motivazione, misure di miglioramento senza responsabile e senza scadenza, lavorazioni occasionali come manutenzioni e pulizie straordinarie completamente ignorate. Ognuno di questi difetti, in un processo, diventa un argomento dell'accusa sia contro il datore di lavoro sia contro chi ha materialmente redatto il documento.