Aggiornamento RSPP · Blocco 10/10 (36–40 h) · Slide 13/50

Vigilanza residua del delegante e subdelega

La delega valida non libera completamente il datore di lavoro. L'art. 16, comma 3, stabilisce che essa non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. La giurisprudenza ha precisato che questa vigilanza non consiste nel controllo minuto di ogni singola operazione, che svuoterebbe di senso la delega, ma riguarda la correttezza complessiva della gestione del rischio da parte del delegato.

Lo stesso comma prevede che l'obbligo di vigilanza si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo previsto dall'art. 30, comma 4. Si crea così un ponte tra delega di funzioni e modello organizzativo: un sistema documentato di audit, flussi informativi e riesami periodici è la prova più solida che il delegante ha vigilato. In mancanza, il datore che non si è mai informato su come il delegato gestiva la sicurezza difficilmente potrà sostenere di aver adempiuto.

Il comma 3-bis disciplina la subdelega: il delegato può, previa intesa con il datore di lavoro, delegare a sua volta specifiche funzioni alle stesse condizioni, ma il subdelegato non può delegare ulteriormente. Anche il subdelegante conserva l'obbligo di vigilanza. Un esempio tipico è il direttore di stabilimento delegato che subdelega al responsabile della manutenzione la gestione delle verifiche periodiche delle attrezzature, trasferendogli un budget dedicato e mantenendo un controllo trimestrale sullo scadenzario.