Esistono situazioni in cui anche una delega formalmente perfetta non esclude la responsabilità del delegante. La prima riguarda le carenze strutturali e le scelte di fondo dell'organizzazione: se l'infortunio deriva da una decisione di politica aziendale, come la scelta di non sostituire una linea obsoleta o di ridurre l'organico di manutenzione, la Cassazione tende a ritenere responsabile il vertice, perché quelle decisioni non erano nella disponibilità del delegato.
La seconda riguarda la conoscenza delle inadempienze. Il delegante che viene informato di una situazione pericolosa e non interviene, oppure che nega al delegato le risorse richieste per eliminarla, riassume per intero la posizione di garanzia. Una richiesta di spesa per adeguare un carroponte respinta dalla direzione, documentata per iscritto, sposta la responsabilità verso chi l'ha respinta.
La terza è la delega fittizia, conferita per spostare la responsabilità su un soggetto privo di poteri reali, spesso un dipendente di livello intermedio. I giudici guardano alla prassi: chi firmava gli ordini di acquisto, chi decideva le assunzioni, chi partecipava alle riunioni decisive. Va ricordata anche la dimensione dell'impresa: nelle piccole aziende in cui il titolare è presente quotidianamente in reparto, la giurisprudenza è più diffidente verso deleghe che lo rendono estraneo all'organizzazione della sicurezza, perché è lui stesso a dirigere il lavoro e a decidere ogni spesa.