Per inquadrare la responsabilità del RSPP occorre partire dalla sua natura giuridica. Gli artt. 31-33 configurano il servizio di prevenzione e protezione come struttura di supporto al datore di lavoro: individua e valuta i rischi, elabora le misure e le procedure, propone i programmi di informazione e formazione, partecipa alle consultazioni e alla riunione periodica. Il RSPP non dispone di poteri di spesa, non impartisce ordini ai lavoratori, non può fermare un impianto per sua autorità.
Coerentemente, il sistema sanzionatorio del D.Lgs. 81/08 non prevede contravvenzioni a carico del RSPP: gli artt. 55-60 sanzionano datore di lavoro, dirigenti, preposti, medico competente, lavoratori, progettisti, fabbricanti, ma non il responsabile del servizio. Questo significa che, in assenza di infortuni, l'organo di vigilanza non può contestare al RSPP una contravvenzione per un DVR carente: la sanzione colpisce il datore di lavoro.
La giurisprudenza ha sempre affermato, tuttavia, che l'assenza di sanzioni contravvenzionali non equivale a immunità. Il RSPP è un professionista che fornisce al datore di lavoro le conoscenze tecniche necessarie per decidere, e se queste conoscenze sono errate o mancanti contribuisce all'evento. Il suo ruolo viene talvolta descritto come quello degli occhi e delle orecchie del datore di lavoro in materia di rischi: se non vede ciò che doveva vedere, il datore decide su basi sbagliate. La responsabilità del RSPP è quindi possibile soltanto nei reati d'evento, a titolo di colpa professionale.