Dal 2007, con l'introduzione dell'art. 25-septies nel D.Lgs. 231/01, l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Si trattava dei primi reati colposi inseriti nel catalogo, e ciò ha richiesto alla giurisprudenza un notevole lavoro di adattamento dei criteri di imputazione.
Le sanzioni sono graduate. Quando l'omicidio colposo deriva dalla violazione dell'articolo 55, comma 2, del D.Lgs. 81/08, cioè nelle aziende a rischio più elevato in cui il datore non ha effettuato la valutazione dei rischi, è prevista una sanzione pecuniaria pari a mille quote. Per gli altri casi di omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche la sanzione va da 250 a 500 quote. Per le lesioni gravi o gravissime la sanzione pecuniaria non supera le 250 quote.
A queste si aggiungono le sanzioni interdittive: da tre mesi a un anno per l'omicidio colposo, fino a sei mesi per le lesioni. Tra queste rientrano la sospensione di autorizzazioni e licenze, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e l'esclusione da agevolazioni e finanziamenti. Per un'impresa che lavora con enti pubblici o che partecipa a gare, il solo divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può avere effetti economici devastanti, ben superiori alla sanzione pecuniaria.