L'art. 5 del D.Lgs. 231/01 richiede che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Applicato a un omicidio colposo, il criterio sembrava paradossale: nessuna impresa ha interesse alla morte di un lavoratore. La giurisprudenza, a partire dalle Sezioni Unite del caso ThyssenKrupp, ha risolto la questione riferendo l'interesse o il vantaggio non all'evento, ma alla condotta che lo ha causato.
L'interesse o il vantaggio si individuano quindi nel risparmio di spesa derivante dalla mancata adozione delle misure di sicurezza, nel risparmio di tempo ottenuto saltando una procedura, nell'aumento della produttività ottenuto mantenendo in funzione un impianto non adeguato o rinunciando a fermate per manutenzione. Non occorre che il risparmio sia ingente: la giurisprudenza ha riconosciuto rilevanza anche a vantaggi modesti, purché la violazione non sia del tutto occasionale e scollegata da una politica aziendale.
Su questo punto le decisioni non sono del tutto uniformi: alcune pronunce richiedono una certa sistematicità delle violazioni, altre ritengono sufficiente anche un singolo episodio quando il risparmio è oggettivamente apprezzabile. Per il RSPP la lezione è che ogni proposta di misura respinta per ragioni di costo, ogni rinvio di un intervento per non fermare la produzione, documenta potenzialmente il criterio di imputazione all'ente. Conviene che queste decisioni siano tracciate con le relative motivazioni e con eventuali misure alternative adottate nel frattempo.