L'ente può evitare la responsabilità dimostrando di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenirlo. Per la sicurezza sul lavoro l'art. 30 del D.Lgs. 81/08 indica i contenuti del modello: deve assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici, dal rispetto degli standard tecnico-strutturali alla valutazione dei rischi, dalle emergenze alla sorveglianza sanitaria, dalla formazione alla vigilanza sul rispetto delle procedure, fino alle certificazioni obbligatorie.
Il modello deve prevedere sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività, un'articolazione di funzioni che assicuri competenze tecniche e poteri per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure, un sistema di controllo sull'attuazione e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità. Il riesame è richiesto dopo violazioni significative o mutamenti organizzativi e tecnologici.
Il comma 5 stabilisce che, in sede di prima applicazione, i modelli definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL del 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti per le parti corrispondenti. Oggi la norma di riferimento per i sistemi di gestione è la UNI ISO 45001, ma è bene ricordare che un sistema certificato non coincide automaticamente con un modello 231: mancano, ad esempio, l'organismo di vigilanza e il sistema disciplinare specifico.