Una novità introdotta in sede di conversione del DL 146/2021, spesso trascurata dagli uffici HSE riguarda i lavoratori autonomi occasionali. Per contrastare l'uso elusivo di questa forma contrattuale, l'art. 14 del Testo Unico prevede che l'avvio della loro attività sia oggetto di comunicazione preventiva all'Ispettorato territoriale del lavoro competente da parte del committente, con modalità telematiche semplificate. L'omissione comporta una sanzione amministrativa per ciascun lavoratore per cui la comunicazione è stata omessa.
Il tema interessa l'RSPP per due ragioni. La prima è che il prestatore occasionale, pur non essendo lavoratore subordinato, opera fisicamente nei locali dell'azienda e quindi rientra nella gestione dei rischi interferenziali dell'art. 26: deve ricevere le informazioni sui rischi specifici dell'ambiente in cui opera e sulle misure di emergenza. La seconda è che il ricorso a prestatori occasionali per attività come piccole riparazioni, pulizie straordinarie o allestimenti fieristici è frequente proprio nelle aziende meno strutturate, dove la mancanza di controlli è maggiore.
Un esempio tipico è il tecnico chiamato per una sola giornata a sistemare una scaffalatura in magazzino. Se non è comunicato, l'azienda subisce la sanzione; se non è informato e coordinato, l'azienda si espone anche a responsabilità in caso di infortunio. L'RSPP può proporre che l'ufficio acquisti non emetta l'ordine senza aver ricevuto conferma dell'avvenuta comunicazione e senza la consegna dell'informativa sui rischi.