Il provvedimento di sospensione produce conseguenze che vanno oltre il fermo produttivo. Per tutto il periodo di sospensione l'impresa non può contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti: il provvedimento viene comunicato alle autorità competenti, con effetti diretti su gare e affidamenti in corso. Un'impresa di manutenzione impiantistica che lavora per enti pubblici può perdere commesse ben più rilevanti dell'importo della somma aggiuntiva.
Durante la sospensione il datore di lavoro resta tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i contributi ai lavoratori interessati: il fermo non può tradursi in un danno economico per chi lavora. Chi non ottempera al provvedimento commette un reato: nelle ipotesi legate alla salute e sicurezza è prevista la pena dell'arresto fino a sei mesi, mentre per il lavoro irregolare sono previsti arresto o ammenda.
Contro la sospensione adottata per lavoro irregolare è ammesso ricorso all'Ispettorato interregionale del lavoro entro trenta giorni; se l'ufficio non decide entro trenta giorni dalla notifica del ricorso, il provvedimento perde efficacia. Per le altre ipotesi il rimedio va individuato in base all'organo che ha adottato l'atto. L'RSPP non è il destinatario del provvedimento, ma è la figura che il datore di lavoro chiamerà subito per capire che cosa fare: è utile avere già pronta una procedura interna di gestione dell'accesso ispettivo, con i nomi di chi accoglie gli ispettori, chi recupera i documenti e chi informa la direzione.