La L. 215/2021 ha riscritto il comma 5 dell'art. 37 precisando che l'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi, anche di protezione individuale, e nell'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato.
La distinzione rispetto alla formazione è netta: la formazione trasmette conoscenze e procedure, l'addestramento verifica che la persona sappia eseguirle. Il corso teorico sull'uso dell'imbracatura anticaduta non sostituisce la prova pratica di indossamento, regolazione e aggancio; la lezione sul lockout non sostituisce l'esercitazione sulla macchina reale con lucchetti e cartellini.
Il registro non ha un modello di legge, ma per essere utile deve indicare almeno la data, il lavoratore, l'attrezzatura o la procedura, chi ha condotto l'addestramento, la durata e l'esito della prova. In un'azienda di stampaggio plastico, per esempio, ogni nuovo operatore dovrebbe avere registrato l'addestramento sul cambio stampo e sulla procedura di accesso alla zona chiusa della pressa. Ricordiamo che la mancata formazione e addestramento è tra le violazioni dell'Allegato I: un registro ben tenuto è quindi anche lo strumento con cui si dimostra all'ispettore che l'obbligo è stato adempiuto, lavoratore per lavoratore e attrezzatura per attrezzatura.