L'art. 28 già prevedeva che il documento di valutazione dei rischi contenesse l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere. Dopo la L. 215/2021 questa parte del DVR non può più essere generica: deve riflettere l'individuazione formale dei preposti e il modo in cui la vigilanza è organizzata nei diversi reparti e turni.
Un DVR aggiornato dovrebbe contenere un organigramma della sicurezza che distingua datore di lavoro, dirigenti con le rispettive aree, preposti per reparto e turno, RSPP, ASPP, medico competente, RLS e addetti alle emergenze. Per ciascun rischio significativo il programma delle misure dovrebbe indicare chi attua la misura, chi la verifica e con quale periodicità, collegando l'azione ai poteri effettivi di ciascuno.
Altri elementi da rivedere sono le procedure di gestione degli appalti, che devono prevedere la richiesta del nominativo del preposto dell'appaltatore, la sezione formazione, che deve includere il registro dell'addestramento e le nuove cadenze biennali per i preposti, e la procedura di gestione delle non conformità, che deve recepire le segnalazioni dell'art. 19. L'aggiornamento non richiede di rifare il documento da capo, ma va formalizzato con data certa e condiviso con RLS e medico competente, perché modifica l'organizzazione della prevenzione e non solo un allegato. Va anche discusso nella riunione periodica dell'art. 35, dove previsto.