Una delle novità più rilevanti del DM 2 settembre 2021 è l'obbligo di aggiornamento periodico degli addetti antincendio, che il vecchio decreto non definiva in modo vincolante. L'aggiornamento ha cadenza almeno quinquennale e durata pari a 2 ore per il livello 1, 5 ore per il livello 2 e 8 ore per il livello 3. L'aggiornamento non è solo teorico: per tutti i livelli comprende una parte pratica.
Per gli addetti già formati secondo il DM 10 marzo 1998 il decreto ha previsto un regime transitorio: i corsi svolti in precedenza restano validi, ma chi alla data di entrata in vigore aveva completato la formazione da più di cinque anni doveva effettuare l'aggiornamento entro dodici mesi, quindi entro il 4 ottobre 2023. In molte aziende questa scadenza è passata senza che fosse rispettata, e il RSPP che prende in carico un'organizzazione oggi dovrebbe verificarla come prima cosa.
Il decreto fissa anche i requisiti dei docenti, che devono possedere specifica esperienza e competenza nella prevenzione incendi, con distinzione tra parte teorica e parte pratica. L'RSPP che organizza la formazione o che la affida a un ente esterno deve controllare che il docente abbia i requisiti previsti e che l'attestato indichi il livello e le ore effettive. Un consiglio pratico: allineare le scadenze degli addetti antincendio a quelle degli addetti al primo soccorso permette di organizzare sessioni annuali di aggiornamento più efficienti e di ridurre il rischio di dimenticare singole posizioni.