Gli accordi del 2011 ammettevano che, quando non fosse possibile completare la formazione prima dell'adibizione, il percorso si concludesse entro 60 giorni dall'assunzione. L'Accordo 2025 non riproduce questa tolleranza: formazione generale e specifica vanno completate prima che il lavoratore sia adibito alla mansione. Lo stesso vale nei casi elencati dall'articolo 37, comma 4: trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze e miscele pericolose.
Per le aziende con forte turnover, come la logistica stagionale o la grande distribuzione nei periodi di picco, l'impatto è rilevante. La pianificazione deve anticipare il reclutamento: sessioni brevi e frequenti, magari con formazione generale in e-learning e formazione specifica in aula nei giorni immediatamente precedenti l'inserimento, invece di aspettare di avere un gruppo numeroso.
Va gestito con attenzione anche il lavoratore che arriva con attestati di un datore precedente. La formazione generale è riconosciuta, quella specifica lo è solo se il settore e la classe di rischio coincidono e se il contenuto è coerente con i rischi della nuova mansione. Il RSPP dovrebbe acquisire copia dell'attestato, verificare che il soggetto formatore fosse legittimato e annotare nel fascicolo del lavoratore l'esito della valutazione, integrando con un modulo aziendale sui rischi specifici del sito. In assenza di attestato verificabile, la formazione si considera semplicemente non svolta e va ripetuta per intero.