Aggiornamento RSPP · Blocco 2/10 (4–8 h) · Slide 37/50

Attrezzature soggette ad abilitazione: il quadro di partenza

L'articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08 affida a un accordo in Conferenza Stato-Regioni il compito di stabilire quali attrezzature richiedono un'abilitazione specifica per chi le usa, definendo anche durata, contenuti e modalità dei corsi. Fino al 2025 il riferimento era l'Accordo del 22 febbraio 2012, che aveva individuato piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru per autocarro, gru a torre, gru mobili, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo nelle varie tipologie, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra e pompe per calcestruzzo.

Con l'Accordo 2025 questa disciplina entra nel testo unico, con alcune revisioni e l'aggiunta di nuove attrezzature. Resta immutato il principio: l'abilitazione si consegue frequentando un corso con moduli teorici e pratici e superando le prove previste, ed è legata alla specifica tipologia di attrezzatura. Un operatore abilitato per carrelli industriali semoventi non è automaticamente abilitato per carrelli telescopici rotativi.

Per il RSPP il punto di partenza è un censimento delle attrezzature presenti in azienda, confrontato con l'elenco dell'Accordo, e una matrice che colleghi a ogni attrezzatura gli operatori autorizzati. In un'azienda di logistica con carrelli frontali, retrattili e piattaforme per la manutenzione degli impianti di illuminazione, la matrice evidenzia subito chi può usare cosa e, soprattutto, chi lo sta facendo senza titolo. La matrice va aggiornata a ogni nuova assunzione, acquisto o dismissione di attrezzature.