Qualsiasi tecnologia che raccoglie dati sui lavoratori, che usi o meno l'intelligenza artificiale, deve superare tre verifiche giuridiche nazionali ed europee prima di arrivare in reparto.
La prima è l'art. 4 della Legge 300/1970 nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 151/2015: impianti audiovisivi e altri strumenti da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza possono essere installati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio, previo accordo con la rappresentanza sindacale o, in mancanza, autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro. La sicurezza è dunque una finalità ammessa, ma non esonera dalla procedura.
La seconda è il Regolamento UE 2016/679. Servono base giuridica, informativa, minimizzazione, limitazione della conservazione e, per trattamenti sistematici su lavoratori con tecnologie innovative, la valutazione d'impatto prevista dall'art. 35. L'art. 22 tutela contro le decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati che producono effetti significativi.
La terza è il D.Lgs. 152/1997, modificato dal D.Lgs. 104/2022, che con l'art. 1-bis obbliga il datore di lavoro a informare il lavoratore sull'uso di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, spiegandone finalità, logica, dati e misure di controllo.
Il RSPP deve sapere che un progetto di sicurezza tecnicamente valido può essere bloccato o sanzionato se trascura queste tre verifiche.