La somministrazione di lavoro è disciplinata dagli artt. 30-40 del D.Lgs. 81/2015. È il contratto con cui un'agenzia autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, che per tutta la durata della missione svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Il rapporto di lavoro intercorre con l'agenzia, che paga la retribuzione e versa contributi e premi assicurativi, ma il potere direttivo e l'organizzazione concreta del lavoro appartengono all'utilizzatore.
Coerentemente, l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che nell'ipotesi di somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore, fermo restando quanto specificamente previsto dalla disciplina della somministrazione. Il lavoratore somministrato va quindi considerato, ai fini della valutazione dei rischi, della sorveglianza sanitaria, della dotazione di DPI e della vigilanza dei preposti, esattamente come un dipendente diretto.
L'errore più diffuso è trattare i somministrati come presenze temporanee esterne, gestite dall'ufficio del personale e poco note al servizio di prevenzione. Il RSPP dovrebbe ricevere in anticipo ogni richiesta di missione con la mansione prevista, in modo da indicare all'agenzia i requisiti di formazione e idoneità necessari e preparare l'inserimento. Il DVR deve inoltre considerare esplicitamente la tipologia contrattuale tra i fattori di rischio, come richiesto dall'art. 28, comma 1.