Tra i divieti previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2015 per il contratto di somministrazione ve n'è uno di diretto interesse per il servizio di prevenzione: la somministrazione è vietata ai datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Gli altri divieti riguardano la sostituzione di lavoratori in sciopero, le unità produttive interessate nei sei mesi precedenti da licenziamenti collettivi per le stesse mansioni, salvo eccezioni, e quelle in cui sono operanti sospensioni o riduzioni dell'orario con trattamento di integrazione salariale.
La conseguenza della violazione è significativa: il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore. La mancata valutazione dei rischi non va intesa solo come assenza totale del DVR, ma può essere sostenuta anche in presenza di un documento palesemente inadeguato o che non considera le mansioni affidate ai somministrati. Le agenzie più strutturate chiedono infatti all'utilizzatore una dichiarazione sull'avvenuta valutazione e, talvolta, un estratto del DVR relativo alla mansione.
Per il RSPP questo crea un'occasione utile. La richiesta dell'agenzia può essere l'occasione per verificare che la valutazione della specifica mansione sia aggiornata, che indichi DPI, formazione specifica, eventuale sorveglianza sanitaria e attrezzature richiedenti abilitazione. Un estratto per mansione, sintetico ma completo, è uno strumento che può servire anche per i nuovi assunti diretti.