La sorveglianza sanitaria del lavoratore somministrato, quando la mansione la richiede, rientra negli obblighi dell'utilizzatore per effetto dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 81/08, e la visita preventiva va effettuata prima dell'adibizione alla mansione a rischio. Nei contratti con le agenzie si trovano soluzioni diverse, come la visita eseguita dal medico dell'agenzia, ma il giudizio di idoneità deve riferirsi ai rischi reali della mansione presso l'utilizzatore, che il medico competente di quest'ultimo conosce. La soluzione più lineare è che le visite siano svolte dal medico competente dell'utilizzatore o comunque sulla base del suo protocollo sanitario.
I DPI vanno forniti dall'utilizzatore, salvo diverso accordo, con le stesse modalità previste per i dipendenti, inclusi l'addestramento per quelli di terza categoria e la registrazione della consegna. Per le attrezzature che richiedono abilitazione, come carrelli elevatori o piattaforme di lavoro elevabili, l'utilizzatore deve verificare l'attestato prima dell'uso e completare l'addestramento sul modello presente in azienda.
In caso di infortunio occorre ricordare che il datore di lavoro ai fini assicurativi è l'agenzia, che deve effettuare la denuncia all'INAIL. L'utilizzatore deve quindi comunicarle l'evento immediatamente, con tutti gli elementi necessari. Una procedura scritta condivisa evita ritardi e incomprensioni. L'analisi delle cause resta comunque compito dell'utilizzatore, perché l'evento è avvenuto nella sua organizzazione e le misure correttive riguardano i suoi luoghi e le sue procedure.