L'articolo 13 del D.Lgs. 66/2003 stabilisce che l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salvo l'individuazione da parte dei contratti collettivi di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare la media. Per le lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il limite di otto ore vale nell'arco di ogni giornata, senza possibilità di compensazione.
L'articolo 14 prevede che la valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni avvenga a cura e a spese del datore di lavoro, tramite il medico competente, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni. Se sopraggiungono condizioni di salute che comportano inidoneità al lavoro notturno, accertate dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, l'articolo 15 garantisce l'assegnazione al lavoro diurno in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali. L'articolo 11 richiama inoltre le categorie escluse o non obbligate, come le lavoratrici in gravidanza e i genitori di figli piccoli, tema approfondito nel blocco dedicato ai fattori soggettivi.
Nella pratica il RSPP verifica che il protocollo sanitario del medico competente includa la visita per lavoro notturno e che le scadenze siano allineate alle altre visite, evitando che i neoassunti inizino le notti prima del controllo preventivo.