Il D.Lgs. 66/2003 disciplina l'orario di lavoro e contiene le regole fondamentali per il lavoro notturno. L'articolo 1 definisce periodo notturno qualsiasi periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. In concreto, la contrattazione collettiva lo colloca di solito tra le 22 e le 5, tra le 23 e le 6 o tra le 24 e le 7.
È lavoratore notturno chi, durante il periodo notturno, svolge almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale, oppure chi svolge in quel periodo almeno una parte del suo orario normale secondo le regole definite dai contratti collettivi. In difetto di disciplina contrattuale, è considerato lavoratore notturno chi svolge lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno, riproporzionati in caso di part-time.
Questa differenza incide subito sull'organizzazione concreta. Un magazziniere che fa il turno 22-6 una settimana su tre, in un'azienda il cui contratto non prevede regole specifiche, raggiunge facilmente gli ottanta giorni e diventa lavoratore notturno, con gli obblighi di sorveglianza sanitaria che ne derivano. Un operatore che occasionalmente prolunga il turno serale fino all'una, invece, normalmente non lo è.
Il primo compito del RSPP è quindi ottenere dall'ufficio del personale l'elenco nominativo dei lavoratori notturni, verificato sui calendari effettivi e non sui contratti teorici, e condividerlo con il medico competente.