La progettazione dei turni parte dai limiti del D.Lgs. 66/2003. L'articolo 4 fissa la durata media dell'orario settimanale in quarantotto ore, comprese le ore di straordinario, calcolata su un periodo di riferimento di norma non superiore a quattro mesi. L'articolo 7 garantisce un riposo di undici ore consecutive ogni ventiquattro. L'articolo 8 prevede una pausa quando l'orario giornaliero supera le sei ore, con durata stabilita dai contratti collettivi o, in mancanza, non inferiore a dieci minuti. L'articolo 9 assicura un riposo settimanale di almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni, di regola coincidente con la domenica, calcolato come media su quattordici giorni.
Entro questi vincoli le indicazioni ergonomiche consolidate sono poche e chiare. Preferire la rotazione in senso orario, cioè mattino, pomeriggio, notte, che asseconda la tendenza naturale dell'orologio biologico ad allungare la giornata. Limitare il numero di notti consecutive, perché l'adattamento completo non avviene quasi mai e il debito di sonno si accumula. Evitare inizi di turno mattutino troppo anticipati, ad esempio alle cinque. Garantire dopo le notti un riposo sufficiente al recupero, non un rientro rapido al mattino.
Conta anche la prevedibilità: calendari comunicati con anticipo e cambi limitati riducono stress e conflitti familiari. Uno schema elegante sulla carta, poi stravolto da cambi turno quotidiani, perde ogni beneficio. Il RSPP propone queste scelte alla direzione e alle rappresentanze, sapendo che la decisione finale tiene conto anche di vincoli produttivi e contrattuali.