Modulo B comune · Blocco 10/12 (36–40 h) · Slide 38/50

Lavoro isolato: definizione operativa e riferimenti normativi

Il D.Lgs. 81/08 non contiene una definizione di lavoro isolato né un capo dedicato. Nella prassi si considera isolato il lavoratore che svolge la propria attività fuori dalla vista e dalla portata della voce di altre persone, senza possibilità di ricevere un aiuto immediato in caso di infortunio, malore o aggressione.

Le situazioni sono molto varie: l'addetto al controllo di un impianto di depurazione nel turno notturno, il manutentore che interviene da solo in una cabina elettrica isolata, il guardiano notturno di un deposito, il tecnico che esegue letture in campagna, l'operatore che conduce da solo un muletto in un magazzino di notte, il commesso che chiude da solo un punto vendita, il rappresentante che visita clienti in zone periferiche.

Pur senza una norma specifica, i riferimenti non mancano. L'articolo 28 impone di valutare tutti i rischi e quindi anche quello aggiuntivo legato all'impossibilità di un soccorso tempestivo. Gli articoli 43 e 45 chiedono di organizzare la gestione delle emergenze e del primo soccorso tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda. Il DM 388/2003 prevede che ai lavoratori che operano in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale, sia fornito il pacchetto di medicazione e un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda e attivare rapidamente il sistema di emergenza del servizio sanitario.

Alcune attività, come l'ingresso in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, non possono per loro natura essere svolte da soli.