Modulo B comune · Blocco 11/12 (40–44 h) · Slide 1/50

Perché la valutazione deve guardare la persona, non solo il posto

Un DVR costruito solo per reparti e macchine presuppone un lavoratore medio: maschio, adulto, sano, madrelingua italiano, con esperienza. Nella realtà di uno stabilimento metalmeccanico o di un magazzino logistico questa figura media copre a volte meno della metà degli addetti. L'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/08 impone invece di valutare tutti i rischi, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui le lavoratrici in stato di gravidanza secondo il D.Lgs. 151/2001, e quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e alla specifica tipologia contrattuale.

In questo blocco il focus è operativo: come il RSPP e l'ASPP trasformano quei fattori soggettivi in misure concrete. Si parte dalle tutele con un impianto normativo dedicato, cioè maternità e minori, si passa a categorie meno codificate ma decisive, come lavoratori anziani, stranieri, con disabilità o fragili, poi si affrontano alcol e sostanze nelle mansioni a rischio e si chiude con la gestione completa di un programma DPI, che è il punto in cui le differenze individuali diventano più evidenti.

Un principio guida accompagna tutto il blocco: la misura deve adattare il lavoro alla persona, come richiede l'art. 15, comma 1, lettera d, e non escludere la persona dal lavoro. Allontanare una gestante, un ultrasessantenne o un lavoratore con limitazioni è talvolta necessario, ma è l'ultima opzione, non la prima.